Criteri di attribuzione del credito e valorizzazione delle esperienze extra didattiche
Vista la delibera n. 39 del Collegio docenti del 17 dicembre 2024, relativa ai criteri in oggetto, si rende noto quanto segue:
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno come previsto dal D.lgs. 62/2017 integrato dalla Legge n. 150 dell’1/10/2024.
L’attribuzione del credito scolastico per le classi 3^, 4^ e 5^ sarà effettuata sulla base della tabella di cui all'allegato A del D. Lgs. 62/2017, art. 15, comma 2, integrato dalle seguenti disposizioni derivanti dalla L. 150/2024, art.1, comma 1:
lett. c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
lett. d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».
Pertanto il Collegio docenti ha deliberato quanto segue:
1. Il punteggio più alto nella banda di oscillazione sulla base della media spetta agli studenti promossi a giugno con un voto di comportamento pari o superiore a 9.
2. Qualora lo studente sia ammesso alla classe successiva (sia nello scrutinio di giugno sia in quello della sessione differita) in presenza di sufficienze derivanti da voto di consiglio per carenze lievi in una o più discipline, il credito sarà attribuito per il minimo della banda di oscillazione, anche se la condotta è pari o superiore a 9.
3. Il punteggio minimo nella banda di oscillazione relativa alla media spetta a tutti coloro che hanno una valutazione di comportamento tra 6 e 8 compresi.
4. Nel caso di ammissione all’Esame di Stato con un voto di condotta pari a 6, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'Esame conclusivo del secondo ciclo (art.13, comma 2, d.lgs. 62/2017 lettera d), secondo periodo).
5. La valutazione insufficiente nel comportamento (inferiore a sei decimi) comporta la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato (art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017 lettera d) ultimo periodo).
6. Tutte le attività curricolari o extracurricolari frequentate dagli studenti confluiscono nel curriculum dello studente, di cui al comma 30, art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti». Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente». Pertanto, i docenti del Consiglio di classe hanno facoltà di valutare le ricadute dei percorsi suddetti, previo accertamento delle competenze maturate tramite colloquio o altre modalità, all’interno delle rispettive discipline.
In particolare, gli studenti rappresentanti di classe e referenti ambientali che dimostrino un atteggiamento positivo e proattivo, sono valutati dal Coordinatore di educazione civica all’interno della medesima disciplina. Gli studenti che collaborano con i docenti nell’orientamento degli alunni della secondaria di primo grado o nell’orientamento interno sono valutati in italiano o in educazione civica per le capacità espositive dimostrate, sulla base della scelta del docente di lettere.
Attribuzione credito scolastico
Art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 62/2017 come integrato dalla Legge n.150 dell’1/10/2024.
Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.