Criteri per la valutazione finale
Vista la delibera n. 40 del Collegio docenti del 17 dicembre 2024, relativa ai criteri in oggetto, si rende noto quanto segue:
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Collegio docenti con apposita delibera dettaglia ulteriori specificazioni.
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi e una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. Il Consiglio di Classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non ammissione.
L'esito dello scrutinio è comunicato alle famiglie.
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Il Collegio docenti, nel ribadire che l’ammissione alla classe successiva è deliberata qualora tutte le valutazioni siano sufficienti (DPR 122/2009), sottolinea la pari dignità di tutte le discipline.
I criteri per deliberare la non ammissione nello scrutinio di fine anno scolastico (giugno) alla classe successiva sono i seguenti:
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Almeno quattro discipline insufficienti.
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Il consiglio di classe potrà comunque decidere la non ammissione in presenza di tre insufficienze di cui almeno una grave (con valutazione pari o inferiore a 4) qualora si ravvisi la difficoltà da parte dell’alunno/a di recuperare nella pausa estiva o nell’anno scolastico successivo.
In caso di non ammissione è necessaria adeguata motivazione, che va verbalizzata in forma analitica relativamente ai seguenti elementi negativi di valutazione:
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mancata progressione dell’alunno rispetto alla situazione di partenza;
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debiti formativi del primo periodo didattico non saldati, scarso impegno e interesse carente nello studio, discontinua frequenza e partecipazione inadeguata al lavoro didattico a scuola e/o a casa.
Criteri per l’ammissione/non ammissione nella sessione differita
Gli studenti/le studentesse sono tenuti al recupero di tutte le discipline per le quali è stato sospeso il giudizio.
Potrà essere deliberata l’ammissione alla classe successiva di uno studente qualora, a fronte dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante l’anno e nell’eventuale prova di recupero del debito, permanga una insufficienza. In tale caso lo studente è tenuto ad intensificare lo studio nell’anno seguente per allinearsi e a frequentare eventuali corsi e/o sportelli e/o peer education che possano essere promossi dalla scuola.
"La votazione attribuita nel documento di valutazione al termine della sessione differita tiene conto sia dell’andamento dell’anno scolastico sia della prova di recupero del debito che, da sola, non esprime il processo di acquisizione delle competenze dell'intero anno scolastico."
Criteri per l’ammissione/non ammissione all'esame di Stato
Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n.122, partecipazione alle prove INVALSI, svolgimento di almeno 150 ore di PCTO.
Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.
La valutazione insufficiente nel comportamento (inferiore a sei decimi) comporta sempre la non ammissione all’Esame di Stato (art. 13, comma 2, d.lgs. 62/2017 lettera d) ultimo periodo come integrato dalla legge 150 dell’1/10/2024).
Il Collegio docenti, nel ribadire che l’ammissione all’Esame di Stato è deliberata qualora tutte le valutazioni siano sufficienti (DPR 122/2009), sottolinea la pari dignità di tutte le discipline.
Potrà essere deliberata l’ammissione all’Esame di Stato di uno studente qualora, a fronte dell’impegno e della partecipazione dimostrati durante l’anno, permanga una insufficienza secondo i dettami del D.lgs. 62/2017, art. 13, comma 2, sub d): “ Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo”.
Votazione nei documenti di valutazione intermedi e finali
Il Collegio docenti stabilisce che nel documento di valutazione intermedio e finale la valutazione minima sia 3.